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Il Concilio Generale Imperfetto

Argomento dottrinale

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Un Concilio Generale è un’assemblea dei vescovi di tutto l’universo convocata per deliberare su questioni di dottrina, di disciplina o di governo della Chiesa sotto la direzione del Pontefice Romano.

Un Concilio Generale è necessariamente convocato dall’autorità del Pontefice Romano, che possiede il potere di decidere in modo definitivo in materia di Fede. Il Concilio Generale presuppone la presenza, la convocazione e l’assenso del Sommo Pontefice. Esso può definire dogmi, vincolare la coscienza di tutti i fedeli della Chiesa universale e pronunciarsi in modo definitivo sulle materie di Fede e di Morale.

Per contro, un Concilio Generale Imperfetto è un’assemblea dei vescovi dell’universo convocata senza l’autorità pontificia, in caso di vacanza manifesta o dubbia della Sede Apostolica, e il cui scopo è porre rimedio a un grave problema che colpisce il capo della Chiesa. Il Concilio Generale Imperfetto è convocato per rispondere a una situazione di emergenza: o una vacanza prolungata della Sede romana, oppure un dubbio ragionevole circa la legittimità di un pretendente al papato. Poiché il Papa è colui che conferisce a ogni Concilio Generale la sua legittimità, colui che gli dona la sua vera universalità e infine colui che ne ratifica i decreti, il Concilio Generale Imperfetto soffre per definizione di un problema legale. Per questo motivo il grande teologo Caetano definisce un tale concilio «imperfetto ma utile», [1] nella misura in cui esso inizia in qualche modo al di fuori della legalità, ma trova la sua piena forza dopo che la questione della legittimità del Pontefice Romano è stata risolta e, se necessario, dopo che un vero Pontefice Romano è stato eletto, il quale conferisce allora al Concilio Generale piena forza di legge. Da imperfetto, il Concilio Generale diventa perfetto.

A coloro dunque che obietterebbero che il clero rimasto fedele alla Fede non ha il potere di convocare un Concilio Generale Imperfetto con il pretesto di non possedere la necessaria giurisdizione, rispondiamo che nessuno, in assenza del Sommo Pontefice, ha il potere legale di convocare un Concilio Generale, semplicemente, sia che possieda o meno una giurisdizione territoriale. Questo raduno è per definizione un raduno praeter legem (al di là della legge), ma attraverso il quale lo Spirito Santo può porre rimedio a una situazione di estrema urgenza nella Chiesa. Una volta riconosciuto un Sommo Pontefice legittimo, è quest’ultimo che conferisce forza di legge a quanto è stato deciso dal Concilio. Egli può scegliere di respingere alcune decisioni del Concilio e di conservarne altre. Di conseguenza, respingiamo totalmente l’errore condannato del «conciliarismo». La legittimità di un Concilio Generale Imperfetto deve essere cercata unicamente nel Sommo Pontefice che gli conferirà forza di legge.

Questo concetto non è nuovo. È stato preso in considerazione da numerosi teologi del passato, i quali spiegano che la Chiesa può adottare rimedi straordinari per mali straordinari che potrebbero affliggerla. Così, quando non vi sono più cardinali legittimi o certi, la Chiesa, dovendo necessariamente possedere in se stessa il mezzo per ricostituirsi e ridarsi un’autorità, deve ricorrere alla convocazione di un Concilio Generale Imperfetto.


«Un concilio […] che agisca indipendentemente dal Vicario di Cristo è impensabile nella costituzione della Chiesa […] Tali assemblee si sono verificate soltanto in periodi di grande agitazione costituzionale, quando non vi era un papa o quando il papa legittimo era difficile da distinguere dagli antipapi. In questi tempi anormali, la sicurezza della Chiesa diventa la legge suprema, e il primo dovere del gregge è quello di trovare un nuovo pastore, sotto la cui guida i mali esistenti possano essere corretti.» [2]

[1] Tommaso de Vio, Cardinale Gaetano, «De comparatione auctoritatis papae et concilii,» in Opuscula quaestiones et omnia quolibeta (Lugduni: excudebat Ioannes Crispinus, 1541), cap. xiv, 8

[2] Catholic Encyclopaedia, «General Councils», edizione del 1913.

Unam  Sanctam

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