
Solo i vescovi con giurisdizione territoriale possono partecipare a un Concilio Generale.
Obiezioni
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Per rispondere a questa obiezione vi sono tre punti da considerare:
a) Un Concilio Generale è diverso da un Concilio Generale Imperfetto (che è l’unico di cui stiamo parlando), il cui ruolo è soltanto quello di studiare la grave situazione che colpisce il capo della Chiesa e, se necessario, di garantire che l’atto di elezione di un papa sia compiuto dagli elettori appropriati, nonché di svolgere ogni altro compito amministrativo necessario all’elezione.
b) La giurisdizione territoriale non è assolutamente necessaria per partecipare a un Concilio e per prendere parte a un’elezione papale, poiché in passato la Chiesa ha riconosciuto tale diritto anche a persone prive di questa giurisdizione.
c) La giurisdizione minima necessaria è o fornita da Cristo o presunta come volontà tacita del papa. Questo è un principio sul quale tutte le parti concordano già implicitamente.
a) Un Concilio Generale non è un Concilio Generale Imperfetto
Un Concilio Generale [perfetto] sarebbe uno convocato autorevolmente da un papa in circostanze normali e avrebbe il potere di determinare sia la dottrina sia la disciplina. Un Concilio Generale Imperfetto, invece, sarebbe convocato senza un papa esclusivamente allo scopo di provvedere alla Chiesa il suo capo. San Roberto Bellarmino spiega la differenza tra i due tipi di concilio:
«Rispondo che in nessun caso un concilio vero e perfetto, del tipo di cui qui stiamo trattando, cioè uno che abbia autorità di definire questioni di fede, può essere convocato senza l’autorità del Pontefice. Infatti l’autorità principale risiede nel capo, cioè in Pietro, al quale fu comandato di confermare i suoi fratelli; e per questo motivo il Signore pregò anche per lui affinché la sua fede non venisse meno (Lc 22). Tuttavia, in quei due casi può essere convocato un concilio imperfetto, che è sufficiente a provvedere alla Chiesa per quanto riguarda il capo. La Chiesa, infatti, ha senza dubbio l’autorità di provvedere a se stessa riguardo al capo, sebbene senza un capo non possa determinare molte cose che invece può determinare con un capo, come giustamente insegna il Gaetano nel suo opuscolo sul potere del Papa, capitoli 15 e 16; e molto prima ancora ciò è insegnato nella lettera dei presbiteri della Chiesa romana a Cipriano, che è la lettera 7 del Libro II tra le opere di Cipriano. Inoltre, tale concilio imperfetto può essere celebrato o se convocato dal collegio dei Cardinali, oppure se i vescovi stessi, riunendosi in un unico luogo, si convocano di propria iniziativa» [1]
Pertanto, anche qualora si volesse affermare o persino dimostrare in modo definitivo che la giurisdizione territoriale deve essere posseduta dai vescovi per un Concilio Generale “vero e perfetto”, ciò non implica direttamente che tale giurisdizione sia richiesta ai vescovi in un Concilio Generale Imperfetto, che è una riunione di emergenza della Chiesa, operante per molti aspetti «praeter legem».
b) La giurisdizione territoriale non può essere necessaria, poiché la Chiesa ha consentito il diritto di voto nelle elezioni papali e la partecipazione ai concili anche a coloro che ne sono privi.
Ciò è dimostrato in diversi modi.
In primo luogo, se consideriamo la giurisdizione necessaria per compiere un’elezione papale, essa non può essere la giurisdizione territoriale, poiché in passato le elezioni sono state compiute da soggetti che ne erano privi, come sacerdoti e diaconi. [2]
In secondo luogo, il Diritto Canonico elenca diversi tipi di persone che non possiedono giurisdizione territoriale, e che tuttavia hanno il diritto di voto deliberativo in un concilio:
«Canone 223:
§ 1. Sono chiamati al Concilio e hanno diritto di voto deliberativo:
1.° i Cardinali della S. R. C., anche se non sono Vescovi;
2.° i Patriarchi, i Primati, gli Arcivescovi e i Vescovi residenziali, anche se non sono ancora consacrati;
3.° gli Abati e i Prelati nullius;
4.° l’Abate Primate, gli Abati Superiori delle Congregazioni monastiche e i Moderatori supremi degli istituti religiosi clericali esenti, ma non gli altri religiosi, se non sia diversamente disposto nell’atto di convocazione;
§ 2. Anche i Vescovi titolari chiamati al Concilio ottengono il voto deliberativo, a meno che nell’atto di convocazione non sia espressamente stabilito diversamente»
Sebbene sia vero che queste norme si applichino a un Concilio Generale convocato da un papa (Canone 222), esse ci permettono comunque di concludere che, se la Giurisdizione territoriale non è necessariamente richiesta per tutti i voti legittimi in un Concilio Generale perfetto, non può esserlo neppure per tutti i voti legittimi in un Concilio Generale Imperfetto. Né il possesso della giurisdizione territoriale e dell’ufficio può essere la caratteristica determinante di un vescovo che partecipa a un Concilio. Se così fosse, il § 2 del canone 223 sarebbe incomprensibile, poiché i Vescovi titolari, per definizione, sono privi di giurisdizione territoriale.
c) La giurisdizione minima necessaria è fornita da Cristo oppure è presunta come volontà del papa. Questo è un principio sul quale tutte le parti, di fatto, concordano già implicitamente.
La funzione di un Concilio Generale Imperfetto sarà quella di prendere una decisione riguardo allo stato attuale della Sede Apostolica e, se necessario, di provvedere la Chiesa del suo capo; vale a dire, di eleggere un nuovo papa valido oppure di compiere qualsiasi altra funzione amministrativa necessaria a tal fine. Ad esempio, il concilio dovrà effettuare una dichiarazione definitiva e pubblica che la Sede Apostolica è effettivamente vacante, qualora ciò sia il caso. Tale dichiarazione non renderebbe vero il fatto in sé, ma costituirebbe un atto di prudenza giudiziale affinché la Chiesa possa procedere oltre le scomuniche automatiche e le dimissioni tacite dall’ufficio (che sarebbero avvenute ipso facto), e passare eventualmente a deposizioni o perfino a degradazioni (se necessario). [3]
Il Concilio potrebbe anche dover stabilire se oggi esistano elettori legittimi e, in mancanza di essi, procedere alla nomina degli elettori. Qualunque cosa vada oltre tali necessità minime esula dall’ambito di competenza del Concilio.
Esse sono dette necessità minime proprio perché costituiscono i requisiti minimi per la continuazione della Chiesa. La Chiesa ci ha insegnato che il Papa avrà successori perpetui [4] e ha frequentemente richiamato i suoi membri all’importanza e all’urgenza della loro elezione:
«Quando la Sede Apostolica è vacante, la scelta del supremo Pastore e Capo del gregge del Signore, per il prudente e diligente governo della Chiesa cattolica, è una questione gravissima e sacratissima: di colui che, succedendo al posto del Beato Pietro, rappresenta sulla terra la persona di Gesù Cristo» [5]
«[L’elezione di un nuovo Papa è] … il compito più grave, affidato da Dio alla Chiesa» [6]
Se concludiamo che la Chiesa non può eleggere un nuovo papa, neghiamo la nostra Fede e affermiamo che Essa non può continuare. Se dunque restiamo fedeli alla nostra Fede e diciamo che Essa può eleggere un nuovo papa, è di somma importanza che la Chiesa adempia a questo dovere. Inoltre, dobbiamo anche affermare che l’elezione di un vero papa non può che essere affidata a coloro che fanno ancora parte della Chiesa Cattolica.
Se allora ci domandiamo da dove provenga la giurisdizione necessaria per compiere queste azioni fondamentali e necessarie, la risposta è che essa proviene o immediatamente da Cristo, oppure dalla volontà presunta del papa (o da entrambe).
Leggiamo in Sant’Alfonso Maria de’ Liguori:
«Allora, in effetti, il Concilio Generale trae il suo potere supremo direttamente da Gesù Cristo, come nei tempi di vacanza della Sede Apostolica, come fu ben detto da sant’Antonino.» [7]
E dal Cardinale Gaetano:
«In tali situazioni, quando il Papa è morto o vi è incertezza al riguardo, come sembra essere accaduto all’inizio del grande scisma sotto Urbano VI, si deve sostenere che nella Chiesa di Dio esiste un potere di applicare il papato a una persona, purché siano osservati i requisiti necessari, affinché le coscienze non restino nel dubbio. In tal caso, per via di devoluzione, questo potere sembra passare alla Chiesa universale, come se non vi fossero elettori determinati dal Papa per rappresentarla in questo atto a beneficio della Chiesa. Infatti, è già stato dimostrato che la cura della Chiesa è stata affidata da Cristo non alla Chiesa stessa, ma a Pietro; e pertanto la determinazione di Pietro, per l’esercizio dell’atto di elezione in nome della Chiesa, prevale sia sulla determinazione della Chiesa stessa sia sul suo stesso atto…» [8]
Pertanto, potremmo concludere che Cristo stesso supplirebbe direttamente al Concilio questa giurisdizione minima necessaria, oppure che essa costituirebbe una forma di giurisdizione presunta (in quanto presunta come volontà sia del papa sia di Dio).
Tutto il clero appartenente ai gruppi detti “tradizionali” vive attualmente nella convinzione che esista un certo tipo di giurisdizione che può essere supplita o presunta per il bene necessario della Chiesa. Quei chierici detti Sedevacantisti o Sedeprivazionisti, che ritengono che non vi sia un papa, credono tuttavia che tale giurisdizione sia loro consentita per amministrare i sacramenti (senza i quali la Chiesa verrebbe meno). Anche quei chierici della FSSPX o dei movimenti del tipo “Riconoscere e Resistere” vivono secondo questa convinzione, poiché, pur ritenendo che vi sia un papa, invocano nondimeno una sorta di giurisdizione che non è loro conferita da lui né dai suoi ordinari, che può essere esercitata indipendentemente dai suoi comandi e che tuttavia tutela il bene della Chiesa.
Pertanto, si può affermare che la giurisdizione di un Concilio Generale Imperfetto non è una giurisdizione territoriale detenuta dai vescovi, ma proviene direttamente da Cristo oppure dalla volontà presunta dell’ultimo papa defunto, per il bene necessario della Chiesa.
I vescovi tradizionalisti non possono partecipare a un concilio generale perché non hanno giurisdizione ordinaria.
Ma anche concedendo che la giurisdizione ordinaria sia necessaria per partecipare a un Concilio Generale Imperfetto, vi sono tre possibili risposte a questa obiezione, dibattute tra i cattolici: da un lato, vi sono coloro che affermano che i vescovi con giurisdizione supplita possono partecipare a tale concilio, poiché l’autorità del concilio deriverebbe direttamente da Cristo, e non da un’autorità precedente o esterna all’assemblea stessa. Dall’altro, vi sono coloro che, seguendo alcuni teologi preconciliari, sostengono che i vescovi possiedano una giurisdizione universale in virtù dell’appartenenza all’ordine episcopale in comunione gerarchica con la Chiesa. Infine, vi è una posizione secondo la quale i vescovi ricevono la giurisdizione necessaria per diventare pastori della Chiesa in virtù della volontà tacita e abituale del Papa (o della legislazione papale), volontà che non può distruggere l’ufficio pastorale della Chiesa e che pertanto si presume garantisca tacitamente la missione e l’autorità necessarie per la continuazione di tale ufficio.
Questa risposta si concentrerà sull’esposizione di quest’ultima posizione, poiché essa elimina ogni ulteriore dibattito sulla questione.
Per comprendere correttamente tale posizione, occorre tenere presenti questi punti essenziali:
a) Vi sono stati casi storicamente verificati in cui vescovi sono stati consacrati senza mandato papale, e tali vescovi, così consacrati, hanno assunto il possesso del loro ufficio pastorale.
b) L’ufficio pastorale dei vescovi tradizionalisti non è quello di una diocesi preesistente, ma ciò non implica che esso sia nullo o privo di valore: le diocesi sono un’istituzione di diritto ecclesiastico, e quindi mutabile; esse non sono un’esigenza del diritto divino.
a) Vi sono stati casi storicamente verificati in cui vescovi sono stati consacrati senza mandato papale, e tali vescovi, così consacrati, hanno assunto il possesso del loro ufficio pastorale.
Oltre al fatto ben noto che l’istituzione canonica dei vescovi da parte del Papa è una legge ecclesiastica che risale (almeno nella sua applicazione universale) alle riforme operate da San Gregorio VII, la verità è che vi è stato un caso molto simile a quelli compiuti ai nostri tempi dagli arcivescovi Thục, Lefebvre e da pochi altri. Ci riferiamo al caso di San Eusebio di Samosata, il quale nominò e consacrò parroci e vescovi titolari di varie diocesi che erano perseguitate dagli ariani. San Eusebio compì tale azione senza avere alcuna giurisdizione specifica su quelle diocesi e, tuttavia, lungi dal compiere un atto scismatico, essa fu una misura grandemente lodata da tutti i cattolici, i quali devono a san Eusebio la conservazione di varie diocesi. Possiamo presentare il resoconto di padre Fleury (priore di Argenteuil e confessore del re), il quale, nella sua Storia ecclesiastica, volume III, pagina 262, riferisce quanto segue riguardo a Sant’Eusebio:
«Sant’Eusebio di Samosata, ritornato dall’esilio, egli stabilì anche dei vescovi in diversi luoghi, sia per l’autorità che gli veniva dalla sua età, dalla sua virtù e da ciò che aveva sofferto per la fede, sia perché le ordinazioni che aveva ottenuto da coloro che erano al potere venivano attribuite a lui. Così stabilì Acacio, uomo già celebre in quel tempo, a Berea. Egli si era distinto nella vita monastica sotto Asterino, discepolo di San Giuliano Sabas, e continuò le stesse pratiche di virtù durante il suo episcopato, che durò cinquantotto anni. La sua porta era sempre aperta a tutti, cosicché si poteva parlargli a qualunque ora, anche durante i pasti, persino di notte, poiché permetteva che il suo sonno fosse interrotto, temendo assai poco che vi fossero testimoni delle sue azioni più segrete. San Eusebio stabilì anche Teodoto, rinomato per la sua vita ascetica, come vescovo a Hierapolis; Eusebio a Calcide; Isidoro a Cir, entrambi di raro merito e grande zelo; e san Eulogio, che era stato esiliato in Egitto, a Edessa, poiché San Barse era già morto. Eulogio stabilì Protogene, suo compagno di esilio e di fatiche, come vescovo e lo inviò a Carre per ristabilire la religione. L’ultimo luogo in cui san Eusebio di Samosata istituì un vescovo fu Doliche, una piccola città della Siria infetta dall’arianesimo. Egli volle dunque stabilire Maris, uomo di merito e di grande virtù, come vescovo. Ma quando entrò nella città, una donna ariana gli scagliò una tegola dalla cima del suo tetto, che gli ruppe il capo, ed egli morì poco dopo. Prima, però, fece giurare i presenti che non avrebbero cercato alcuna punizione per quella donna. Tale fu la vita di san Eusebio di Samosata. La Chiesa lo annovera tra i martiri e ne onora la memoria il 21 giugno. Il suo successore fu Antiocho, suo nipote, che lo aveva seguito in Tracia durante il suo esilio ed era stato relegato in Armenia.» [9]
Padre Montrouzier, spiegando questo fatto in termini teologici e canonici, offre la seguente riflessione:
«La storia ricorda, con lode, l’esempio di Sant'Eusebio, vescovo di Samosata, il quale, durante la persecuzione ariana, percorse le Chiese per provvederle di sacerdoti e pastori fedeli (si veda il paragrafo seguente). Ma, per lodare questo comportamento e altri simili, non è necessario ricorrere a una supposta concessione che in realtà non è mai esistita. È sufficiente affermare che, in virtù della carità che unisce tutti i membri della Chiesa, i vescovi si devono reciprocamente mutuo aiuto, per il quale possono giustamente presumere il consenso del Romano Pontefice nei casi di necessità impreviste, poiché ci appare evidente che i vicari apostolici, la cui esistenza è così minacciata, possono e devono consacrare prontamente almeno un vescovo per contribuire efficacemente alla conservazione del cristianesimo. Ma in forza di quale diritto agiranno? Sarà forse in virtù di una giurisdizione universale concessa per i casi estremi? No. Essi si fonderanno unicamente sul consenso presunto del Romano Pontefice, le cui intenzioni interpretano come uomini saggi.» [10]
Questa spiegazione fornita da p. Montrouzier è molto rilevante per la nostra situazione attuale. È chiaro che i vescovi rimasti fedeli in un tempo di grande crisi nella storia dovettero continuare la missione della Chiesa, ed è altrettanto chiaro che tale continuità corrisponde al consenso presunto di ogni papa legittimo. Pertanto, è evidente che quanto si dice di san Eusebio può essere detto anche degli arcivescovi Thuc, Lefebvre e di alcuni altri, nonché di coloro che oggi continuano la loro missione.
b) L’ufficio pastorale delle diocesi non è di diritto divino, ma piuttosto un’evoluzione del diritto ecclesiastico, e pertanto è mutevole.
Questo punto è forse il più elementare ed evidente. È un fatto ben noto che le diocesi sono state spesso create, alcune ampliate, altre soppresse, ecc. In altre parole, si tratta di un elemento puramente accidentale della Chiesa, che può essere adattato e modificato dalle circostanze. È chiaro che, nella situazione in cui ci troviamo, si può legittimamente presumere che la legislazione papale conceda tacitamente le modifiche necessarie affinché l’ufficio pastorale sia efficace.
È inoltre importante notare che non è sempre esistita nella Chiesa una delimitazione territoriale specifica.
Nell’articolo sulle diocesi, la Catholic Encyclopedia offre le seguenti informazioni:
«È impossibile determinare quali regole fossero seguite nella Chiesa primitiva per delimitare il territorio sul quale ciascun vescovo esercitava la sua autorità…» [11]
«Le delimitazioni precise del territorio episcopale non dovevano suscitare grande interesse nei primi tempi del cristianesimo, poiché ciò sarebbe stato impraticabile.» [12]
Pertanto, le obiezioni riguardanti l’ufficio sul quale i vescovi esercitano la loro autorità, nel contesto attuale, ci sembrano irrilevanti. Il fatto è che i vescovi tradizionalisti governano e insegnano a determinati greggi particolari in modo regolare e stabile; essi non sono vescovi vaghi o puramente sacramentali, come spesso si insinua falsamente. Vediamo frequentemente cappelle, seminari, oratori e missioni essere fondati, abiure dell’errore essere compiute, ecc. In altre parole, tutti atti che appartengono alla sfera giuridica della giurisdizione esterna, i quali non possono essere spiegati semplicemente ricorrendo a una giurisdizione supplita caso per caso, poiché si tratta di atti compiuti in modo stabile e abituale.
Con ciò intendiamo dire che l’ufficio pastorale dei vescovi tradizionalisti è un fatto chiaro ed evidente, che non può essere seriamente negato da chiunque abbia anche una conoscenza minima dell’opera del clero tradizionalista.
Tutti questi atti sono sempre compiuti in modo stabile con il consenso di un vescovo, senza il quale sarebbe impossibile realizzarli. Per questo diciamo che gli uffici continuano ad appartenere loro propriamente.
Conclusione
Mons. Van Noort offre, a questo riguardo, un principio di grande importanza:
«Una cosa è cambiare la costituzione della Chiesa e ben altra cosa è prevedere circostanze straordinarie in modo straordinario.» [13]
In nessun momento qui si parla di introdurre cambiamenti nella costituzione della Chiesa: non vi è alcun dubbio che l’origine della giurisdizione ecclesiastica derivi dal Sommo Pontefice. Tuttavia, più precisamente, è necessario ricordare che la giurisdizione è ricevuta per volontà del Papa, non necessariamente mediante un mandato scritto. In circostanze straordinarie di necessità, l’attuale gerarchia può presumere la volontà del Papa, poiché il dovere intrinseco di ogni vescovo canonicamente istituito è quello di assicurare l’espansione e la continuità della Chiesa, con tutti i suoi attributi e le sue facoltà necessarie.
La si chiami giurisdizione ordinaria, giurisdizione abituale, o con qualsiasi altro nome si voglia. Il punto essenziale è che la giurisdizione necessaria, che costituisce i vescovi tradizionalisti come legittimi pastori della Chiesa, continua ad esistere anche oggi; ed è proprio questo che spiega perché essi debbano essere considerati membri del Concilio imperfetto per diritto divino.
[1] San Roberto Bellarmino, De Conciliis, in Opera Omnia, t. II, (Paris: Ludovicum Vivès, 1870), lib. I, cap. XIV, p. 217
[2] Catholic Encyclopedia, «Papal Elections», edizione del 1913
[3] Entrambe sono pene più gravi. Vale la pena notare, per esempio, che, una volta avvenuta la deposizione, essa presuppone già una perdita dell’ufficio: «[La deposizione] è più grave della privazione dell’ufficio. Essa include la sospensione, la privazione di tutti gli uffici e benefici che il chierico possa avere, e l’inabilitazione a qualsiasi ufficio o beneficio futuro.» (Rev. Matthew Ramstein, J.U.D., Manual of Canon Law, 1947, L. V, cap. II, art. II, p. 692)
[4] Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica Pastor aeternus (sessione 4, 18 luglio 1870), cap. 2.
[5] Papa san Pio X, Vacante Apostolica Sede, (1904)
[6] Papa Pio XII, Vacantis Apostolicae Sedis, (1945)
[7] Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Theologia Moralis, t. 1 (Augustae Taurinorum: Ex Typis Hyacinthi Marietti, 1879), lib. 1, tract. 2, De legibus, n. 421, 86.
[8] Tommaso de Vio (Cardinale Gaetano), De comparatione auctoritatis papae et concilii cum apologia eiusdem tractatus, in Scripta theologica, t. 1, a cura di Vincentius M. Iacobus Pollet (Romae: Apud Institutum «Angelicum,» 1936), cap. 13, n. 204, 97
[9] Claude Fleury, Ecclesiastical History of M. L’Abbé Fleury, vol. 2 (London: Printed by T. Wood for James Crokatt, at the Golden Key, near the Inner-Temple Gate in Fleet-street, 1728), 500–501
[10] «Origine de la juridiction épiscopale,» Revue des sciences ecclésiastiques, 3e série, tome 5, n. 145 (1872): 397
[11] Catholic Encyclopedia, «Dioceses», edizione del 1913
[12] Ibid.
[13] G. Van Noort, Christ’s Church, trad. e riv. da by John J. Castelot and William R. Murphy (Westminster, MD: Newman Press, 1959), 320 n. †