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L’elezione di un Papa può essere compiuta soltanto dal Clero Romano, che deve essere presente perché essa sia valida.

Obiezioni

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Questa questione del coinvolgimento del Clero Romano è qualcosa che il Concilio Generale dovrà studiare nel caso in cui un’elezione si rendesse necessaria. Per comprendere perché un’elezione potrebbe eventualmente dover essere compiuta senza il coinvolgimento dei Cardinali, si vedano le altre obiezioni che trattano questo argomento.

Vi sono due ragioni per concludere che l’elezione del Romano Pontefice possa essere compiuta senza il coinvolgimento del clero romano
:


a) Il Papa è il Vescovo della Chiesa universale e può quindi essere eletto dalla Chiesa universale.

b) Il potere elettivo del clero romano non è necessariamente di diritto divino e, pertanto, è mutabile.

 


a) Il Papa è il Vescovo della Chiesa Universale e può quindi essere eletto dalla Chiesa Universale.

L’argomento secondo cui il clero romano deve essere presente a un’elezione papale si fonda sull’affermazione che, essendo il Papa Vescovo di Roma, egli debba quindi essere eletto dal clero di Roma (sia esso costituito dai Cardinali o da altri), poiché un vescovo dovrebbe essere eletto dal clero del proprio territorio. Tuttavia, secondo questa stessa logica, è anche possibile che il Papa venga eletto dalla Chiesa universale, poiché il Papa non è soltanto il Vescovo con giurisdizione ordinaria su Roma, ma possiede anche giurisdizione ordinaria e suprema su tutta la Chiesa Universale. [1]

Sebbene le fonti sostengono comunemente l’inclusione del Clero Romano in un’elezione papale qualora i Cardinali dovessero estinguersi, i teologi riconoscono tuttavia che la partecipazione della Chiesa Universale può essere valida e può anche prendere il posto del clero romano:

San Roberto Bellarmino:


«Se non vi fosse alcuna costituzione papale sull’elezione del Sommo Pontefice, oppure se per qualche motivo tutti gli elettori designati dalla legge, cioè tutti i Cardinali, venissero a morire simultaneamente, il diritto di elezione spetterebbe ai vescovi vicini e al Clero Romano, ma con una certa dipendenza da un concilio generale dei vescovi.» [2]


Cardinale Gaetano:


«Ma se tutti i Cardinali dovessero morire, subentrerebbe immediatamente la Chiesa romana, dalla quale Lino fu eletto prima delle leggi umane a noi note. Tuttavia, poiché la parte è contenuta nel tutto, e nella Chiesa universale è contenuta la Chiesa romana, se un Concilio Generale, con la pace della Chiesa romana, eleggesse in tale caso il Papa, sarebbe vero Papa colui che fosse stato così eletto.» [3]


Il teologo Charles Journet (seguendo il Cardinale Gaetano):


«…in caso di ambiguità (per esempio, se non si sa chi siano i veri Cardinali o chi sia il vero Papa, come accadde al tempo del Grande Scisma), il potere “di applicare il Papato a questa o a quella persona” ricade sulla Chiesa universale, la Chiesa di Dio… quando le disposizioni del diritto canonico non possono essere osservate, il diritto di eleggere apparterrà ad alcuni membri della Chiesa di Roma. In mancanza del Clero Romano, il diritto apparterrà alla Chiesa universale, della quale il Papa deve essere Vescovo.» [4]


È inoltre opportuno notare che, anche riconoscendo i Cardinali legittimi come il Clero di Roma, in alcune elezioni passate presero parte anche persone che non erano né Cardinali né membri del Clero Romano, come principi secolari. [5] Ciò dimostra che il diritto di eleggere il Papa non è necessariamente legato, per sua essenza, al Clero di Roma; altrimenti solo il Clero romano potrebbe in assoluto partecipare in modo significativo alle elezioni papali.


b) Il potere elettivo del Clero Romano non è necessariamente di diritto divino, ed è quindi mutabile.

Journet prosegue con la seguente affermazione:


«Se il potere di eleggere il Papa appartiene, per la natura stessa delle cose, e quindi per diritto divino, alla Chiesa presa insieme con il suo Capo, il modo concreto con cui l’elezione deve essere realizzata, dice Giovanni di San Tommaso, non è stato indicato in alcun luogo della Scrittura; è soltanto il diritto ecclesiastico che determinerà quali persone nella Chiesa possano procedere validamente all’elezione.» [6]


Questo conferma ulteriormente un argomento comune che presenteremo nel corso di tutta la nostra opera: che le leggi riguardanti l’elezione del Papa sono leggi mutabili, umane, e in ultima analisi esistono soltanto per servire la missione divina della Chiesa, inclusa la perpetua provvisione del suo Capo. Pertanto, nessuna delle disposizioni riguardanti l’elezione deve essere considerata così assoluta da non ammettere altre alternative, né tale da lasciare la Chiesa Universale priva di ogni possibilità di agire.

Concludiamo questa risposta con alcuni principi raccomandati per interpretare e applicare il diritto della Chiesa
:


«Terza regola: In tutte le questioni riguardanti i precetti della morale e della giustizia naturale, se mancano leggi positive, la legge naturale sarà la norma alla quale devono essere indirizzate le decisioni e le azioni.

«Quarta regola: Sebbene la Chiesa non possa derogare, modificare o dispensare nulla nelle leggi divine e naturali (primarie), la conoscenza della legge naturale non è soltanto utile ma necessaria per riconoscere quali leggi sono naturali e quindi immutabili, e quali invece sono positive e dunque soggette a deroga, cambiamento e dispensa.
» [7]

[1] Charles Journet, The Church of the Word Incarnate, vol. 1: The Apostolic Hierarchy, trad. da A. H. C. Downes (London: Sheed and Ward, 1955), 25

[2] San Roberto Bellarmino, De Controversiis Christianae Fidei adversus huius temporis haereticos, t. II, (Neapoli: apud Josephum Giuliano, 1837), «Secunda controversia generalis: De membris Ecclesiae militantis,» lib. I (De clericis), cap. X

[3] Tommaso de Vio, (Cardinale Gaetano), Apologia de comparata auctoritate Papae et Concilii, in De comparatione auctoritatis papae et concilii cum apologia eiusdem tractatus, a cura di Vincent-M. J. Pollet, O.P., Scripta theologica, v. 1, (Romae: Institutum «Angelicum,» 1936), cap. XIII, no. 745, p. 300

[4] Charles Journet, The Church of the Word Incarnate, vol. 1: The Apostolic Hierarchy, trad. da A. H. C. Downes (London: Sheed and Ward, 1955), 480-481

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Dominicus M. Prümmer, Manuale Iuris Canonici: in usum scholarum, (Friburgi Brisgoviae: Herder & Co., Typographi Editores Pontificii, 1927), cap. 2, q. 15, r, 10-11

Unam  Sanctam

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